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Il D.Lgs. 102/2020, entrato in vigore il 28/08/2020, apporta disposizioni integrative al quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera. In particolare:

 

  • Novità in tema di autorizzazioni in deroga di emissioni in atmosfera

    I criteri di adesione alle autorizzazioni a carattere generale vengono nuovamente modificati rispetto agli interventi già introdotti con il D.Lgs. 183/2017. In particolare, il comma 4 specifica che non è possibile aderire a tali autorizzazioni nel caso in cui siano utilizzate, nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd o quelle classificate estremamente preoccupanti secondo il regolamento Reg. (CE) 1907/2006 (REACH). L’autorizzazione va presentata entro tre anni dall’entrata in vigore del D.Lgs. 102/2020 (ossia entro il 28/08/2023).
    Nel caso in cui, a seguito della modifica della classificazione di una sostanza, uno o più impianti o attività ricompresi in autorizzazioni generali siano soggetti al citato divieto, il gestore deve presentare, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una domanda di autorizzazione ordinaria.

 

 

  • Novità in tema di emissioni in atmosfera e sostanze pericolose

    Introdotto il comma 7-bis all’art. 271 del D.Lgs. 152/2006 che prevede la sostituzione delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene, delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata e delle sostanze classificate estremamente preoccupanti dal Reg. (CE) 1907/2006 (REACH) utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni; la sostituzione deve essere effettuata non appena tecnicamente ed economicamente possibile.
    I gestori sono tenuti a trasmettere all’autorità competente, ogni cinque anni a decorrere dal rilascio o dal rinnovo delle autorizzazioni, una specifica relazione analizzando la disponibilità di alternative e la fattibilità della sostituzione delle predette sostanze.
    Per gli stabilimenti e le installazioni in esercizio al 28/08/2020 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 102/2020) in cui sono utilizzate nei cicli produttivi dette sostanze o le miscele l’adeguamento alle nuove disposizioni ha le seguenti tempistiche: la prima relazione va inviata entro il 28/08/2021 (un anno dall’entrata in vigore del decreto);
    la prima domanda di autorizzazione va presentata entro il 01/01/2025. Il cambiamento di classificazione di sostanze o miscele comporta la necessità che, entro tre anni dalla variazione, sia presentata una domanda di autorizzazione per l’adeguamento alle nuove disposizioni.

 

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