La Food Safety Culture (FSC) si basa su valori che gli OSA (operatori del settore alimentare) condividono e seguono per garantire cibo sicuro, significa che tutto il personale conosce i rischi associati a ciò che produce, gestisce tali rischi e lo dimostra.
Lo standard BRC Food è stato il primo ad inserire il requisito della Food Safety Culture richiedendo una procedura definita, delle attività, un piano di azione e una revisione dell’efficacia delle attività svolte. Successivamente anche lo standard IFS Food e lo standard FSSC 22000 hanno introdotto lo stesso requisito, inoltre, è stato aggiornato il Codex Alimentarius ed è stato emanato il Reg. (UE)2021/382 che, oltre a modificare il Reg. CE 852/2004, ha reso obbligatoria in tutti gli Stati Membri la Food Safety Culture. È diventato un aspetto cogente con l’obiettivo di incrementare la consapevolezza dei soggetti del settore alimentare e, di conseguenza, di migliorare i loro comportamenti.
Esistono diverse definizioni di FSC e sono stati fatti vari tentativi per valutarla ma ci sono pareri discordanti sulle modalità di valutazione e i suoi strumenti, infatti, essendo complicata, richiede l’uso sinergico di strumenti diversi e rapportati alla realtà che si valuta.
Gli OSA potrebbero disporre di un questionario di autovalutazione della FSC aziendale che permette di monitorare la cultura aziendale, identificare le aree di intervento e le azioni di miglioramento.
Leggi tutto: GIORNATA MONDIALE DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E FOOD SAFETY CULTURE
La Restrizione n. 74 sui diisocianati, pubblicata all’interno del Regolamento (UE) 2020/1149 che modifica l’allegato XVII del REACH, stabilisce che entro il 24 agosto 2023 tutti i lavoratori (dipendenti o autonomi) che manipolano diisocianati partecipino al corso di formazione sui pericoli e rischi connessi al loro uso.
I diisocianati sono un gruppo molto ampio di composti chimici che possono causare sensibilizzazione delle vie respiratorie e della pelle. Singolarmente e come costituenti di altre sostanze e miscele si possono trovare in tutti i composti poliuretanici e sono presenti in resine bicomponenti, adesivi, isolanti, sigillanti, rivestimenti, schiume, vernici e pitture utilizzate in tante lavorazioni come, ad esempio, in quelle del settore edile.
A partire dal 24 agosto 2023 i diisocianati non potranno essere utilizzati da soli o come costituenti in altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali in concentrazioni superiori allo 0,1%. L'immissione sul mercato sarà vietata a partire dal 24 febbraio 2022.
REGOLAMENTO (UE) 2020/1149 DELLA COMMISSIONE DEL 3 AGOSTO 2020
I diisocianati sono oggetto di una classificazione armonizzata come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e come sensibilizzanti della pelle di categoria 1 a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Leggi tutto: RESTRIZIONI SUI DIISOCIANATI: PUBBLICATO IL REGOLAMENTO (UE) 2020/1149
Il 18 aprile 2023 il Parlamento Europeo ha votato positivamente il nuovo regolamento macchine. Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il regolamento andrà a sostituire l’attuale direttiva macchine 2006/42/CE.
Tale passaggio dalla direttiva al regolamento permetterà agli Stati Membri di:
- non incorrere in problemi di recepimento ed evitare ritardi
- non incorrere in differenze di interpretazione
- contare su un'attuazione più uniforme
ENTRATA IN VIGORE:
È prevista l’entrata in vigore venti giorni dopo la data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Da quel momento le aziende avranno 42 mesi di tempo per allinearsi alle nuove disposizioni.
Riassumiamo brevemente le tappe per l'applicazione del nuovo regolamento:
In via straordinaria, Fondimpresa ha prorogato al 30 giugno 2023 la scadenza delle risorse accantonate dalle aziende fino a dicembre 2020 e non ancora utilizzate.
È possibile controllare l’eventuale importo in scadenza accedendo nell’area personale del portale Fondimpresa.
Con le risorse economiche a disposizione sul proprio conto formazione è possibile gestire e finanziare la formazione dei dipendenti, presentando un piano formativo.
Per non perdere la disponibilità diretta di queste somme, è necessario presentare un progetto, entro e non oltre il 30 giugno 2023 con la possibilità di erogare la formazione nei 12 mesi successivi.
I professionisti di OM.EN possono supportarti nella consultazione del conto e nella progettazione e presentazione del piano formativo.
Per informazioni contatta:
Dott. Francesco Simeone
Tel: 0521/312577 (interno 118)
Cell: 344 1393802
E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Gentili clienti, siamo lieti di annunciare la costituzione di PRATICAMBIENTE, società di consulenza e servizi in ambito ambientale.
L'obiettivo? Più competenza per noi, più efficienza e qualità per la tua azienda.
La nuova società nasce dalla collaborazione tra OM.EN e diversi professionisti del settore tra cui ingegneri ambientali, geologi, naturalisti e architetti in grado di affiancare la tua azienda nel raggiungimento della compliance normativa.
I servizi offerti:
A livello europeo l’etichettatura degli alimenti è regolamentata dal Reg. 1169/2011, detto anche regolamento FIC.
La maggior parte degli alimenti, secondo il Reg. FIC, deve essere corredata in etichetta da una dichiarazione nutrizionale per consentire ai consumatori di effettuare delle scelte alimentari consapevoli.
Su base volontaria si possono ripetere gli elementi principali della dichiarazione nutrizionale nella parte anteriore dell’imballaggio (front-of-pack o FOP).
Lo scopo di questo strumento è quello di agevolare il consumatore ad effettuare una valutazione della composizione nutrizionale del prodotto e dell’impatto che questa può avere sulla dieta.
Le informazioni ripetute possono essere rappresentate in forme diverse rispetto a quelle presenti nella parte posteriore del packaging.
Leggi tutto: ETICHETTATURA NUTRIZIONALE: PERCHE' LA TUA AZIENDA DOVREBBE CURARLA
Il 21 marzo 2023 è entrato in vigore il Decreto Legislativo del 23 febbraio 2023 n°18 che abroga il Decreto Legislativo n°31 del 2 febbraio 2001.
Il Decreto n°18 introduce l’approccio alla sicurezza dell’acqua per garantire maggiore qualità delle acque potabili e intensificazione dei controlli interni ed esterni.
Il Decreto non si applica alle acque minerali naturali; alle acque considerate medicinali; alle acque destinate ad un uso diverso da quello potabile; alle acque usate e incorporate negli alimenti, se derivano da fonti di approvvigionamento proprie dell’operatore e se la qualità non ha conseguenze dirette o indirette sul prodotto finito; ecc.
L’importanza dell’alimentazione è sempre più sentita da parte del consumatore odierno, che necessita di nuovi strumenti per orientare al meglio le sue scelte.
Una risposta a tale esigenza è la certificazione volontaria di prodotto.
I marchi volontari di prodotto vengono rilasciati da organismi terzi di certificazione nell’ambito di disciplinari tecnici che nascono per valorizzare le caratteristiche distintive dei prodotti alimentari.
Le ultime tendenze sono disciplinari tecnici che garantiscono il prodotto “free from” e sono rappresentati da:
Avvisiamo i nostri gentili clienti che sono state pubblicate le date per il Bando ISI INAIL 2022.
La domanda potrà essere caricata sul portale a partire dal 2 maggio fino al 16 giugno.
Le spese potranno essere sostenute dopo il 16 giugno.
Molta attenzione è stata posta sulla tematiche della sostenibilità e delle certificazioni.
Clicca qui per scoprire i tratti salienti della misura.
Per ogni ulteriore informazione relativa a questo bando o altri incentivi per la tua azienda, contattaci via mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Si informa che il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21/01/2022 viene confermato e sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare attualmente entro il 30 Aprile 2023, con riferimento all’anno 2022.
OM.EN S.R.L. può supportare la tua azienda nella gestione di tale Dichiarazione.
Per tutte le informazioni circa le principali modifiche introdotte, gli adempimenti necessari ed il servizio di supporto nella compilazione della Dichiarazione CLICCA QUI
Per scaricare la scheda raccolta dati 2023 CLICCA QUI
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il
Dott. Filippo Vacchelli
342-6717578
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Con l'ADR 2019 l'obbligo di nomina del Consulente ADR è esteso ad ogni impresa le cui attività comprendono anche "la spedizione" di merci pericolose su strada, la designazione deve essere effettuata entro il 31 Dicembre 2022 (termine del periodo di deroga di cui 1.6.1.44 introdotto da ADR 2019).
L'ADR 2023 ha previsto la soppressione della deroga e determinato l’obbligo di nomina del Consulente per la sicurezza per tutti gli speditori a partire dal 1° gennaio 2023 senza alcuna possibilità di usufruire del semestre transitorio che sarà applicabile soltanto per le disposizioni dell’ADR 2021 emendate.
È Stata pubblicata la Nota MIT prot. 40141 del 21.12.2022 sui casi di non obbligatorietà della nomina del consulente ADR per trasporto stradale di merci pericolose.
La figura del consulente per la sicurezza è regolamentata dalla sezione 1.8.3 dell’accordo ADR con la finalità di facilitare l’opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l’ambiente connessi con le attività di trasporto delle merci pericolose.
Leggi tutto: OBBLIGO NOMINA CONSULENTE ADR ANCHE PER GLI SPEDITORI
È stato pubblicato in Gazzetta il Decreto Legislativo 183/2017, relativo alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi e al riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera, in attuazione della Direttiva UE n. 2015/2193.
Il decreto è in vigore a partire dal 19 dicembre 2017 e comporta modifiche sostanziali alla parte V del Decreto legislativo 152/2006, detto anche Testo Unico Ambientale.
Di seguito le principali novità di cui tener presente per capire se si rientri o meno nelle disposizioni del decreto 183/2017:
All’articolo 268, comma 1, del D.lgs. 152/2006 è stata introdotta la seguente definizione:
«gg-bis) medio impianto di combustione: impianto di combustione di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50 MW, inclusi i motori e le turbine a gas, alimentato con i combustibili previsti all'allegato X alla Parte Quinta o con le biomasse rifiuto previste all'allegato II alla Parte Quinta.
Un medio impianto di combustione è classificato come:
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