Con il D.M. 132 del 18 settembre 2024, la patente a crediti diventa ufficialmente obbligatoria a partire dal 1° ottobre 2024.
I soggetti tenuti al possesso della patente sono tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri temporanei e mobili per attività lavorative quali costruzione, manutenzione, ristrutturazione, demolizione e altro ancora.
Come si richiede?
La patente viene richiesta all’Ispettorato Nazionale del lavoro, che rilascerà la patente in formato digitale.
Per richiederla è necessario autocertificare:
- Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
- Adempimento degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008
- Possesso DURC valido (Documento Unico di Regolarità Contributiva)
- Possesso DVR (Documento di Valutazione dei Rischi)
- Possesso DURF (Documento Unico di Regolarità Fiscale)
- Designazione del RSPP
Modalità operative e tempistiche
La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro attraverso SPID personale o CIE. Il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente è oggetto di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e, pertanto, eventuali falsità di una o più autocertificazioni/dichiarazioni sono presidiate da sanzione penale ai sensi dell’art. 76 del medesimo D.P.R. Il controllo dei requisiti, a campione, potrà avvenire sia d’ufficio, sia in occasione di accessi ispettivi di questo Ispettorato o di altri organi di vigilanza.
Il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo dal 1° ottobre.
In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente sarà possibile presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del D.Lgs 81/08, laddove richiesti dalla normativa vigente. L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva potrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. esclusivamente fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.
A partire dal 1° novembre non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.
Come funziona?
In caso di conformità a tutti i criteri sopra citati, la patente verrà rilasciata con un punteggio iniziale di 30 crediti che però possono essere decurtati in caso di violazione delle norme di sicurezza, come ad esempio:
- mancata elaborazione del DVR: -5 crediti
- mancata formazione e addestramento: -2 crediti
- infortunio di un lavoratore dipendente con inabilità temporanea e astensione dal lavoro per più di 60 giorni: -5 crediti
- infortuni gravi o autocertificazioni false: revoca della patente fino a 12 mesi
Il numero dei crediti minimi per operare in cantiere è di 15 crediti.
Qualora l’impresa o il lavoratore autonomo operi in cantiere senza la patente (o documento equivalente se stranieri) o con una patente che non sia dotata di almeno 15 crediti troverà applicazione una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a euro 6.000, nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di 6 mesi.
Modalità di recupero dei crediti decurtati
Qualora la patente non sia più dotata di un punteggio pari o superiore a quindici crediti, sarà possibile avviare le procedure per il loro recupero.
Il recupero dei crediti è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’Ispettorato e dell’INAIL, tenuto conto:
- dell’adempimento dell’obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni che hanno determinato la decurtazione, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri interessati;
- della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto stabilito dallo stesso D.M. 132 del 18 settembre 2024all’art. 5, comma 4 lett. a), nel quale è contenuto un elenco di attività che consentono l’attribuzione di crediti ulteriori
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