Il 26 settembre 2024 è entrato in vigore il nuovo regolamento sulla cessazione della qualifica di rifiuto per i materiali inerti derivanti da costruzione e demolizione. Questo aggiornamento, sancito dal Decreto 28 giugno 2024, n. 127, sostituirà il precedente D.M. 27 settembre 2022, n. 152, introducendo nuove disposizioni e criteri più specifici per il recupero e il riutilizzo di questi materiali.
Il concetto di End of Waste (EOW), ovvero "cessazione della qualifica di rifiuto", è un principio introdotto dalla normativa europea che stabilisce quando un materiale smette di essere considerato rifiuto e può essere riutilizzato come materia prima secondaria. Questo avviene solo se il materiale ha subito un trattamento adeguato e soddisfa criteri specifici di qualità e sicurezza ambientale.
Il nuovo regolamento stabilisce criteri chiari per determinare quando i rifiuti inerti da costruzione e demolizione cessano di essere considerati tali e possono essere riutilizzati come aggregati recuperati. L'obiettivo è promuovere il riciclo di questi materiali, riducendo l'impatto ambientale e favorendo l'economia circolare nel settore edilizio.
Un aspetto chiave del provvedimento è che i rifiuti inerti destinati alla produzione di aggregati recuperati devono provenire preferibilmente da demolizioni selettive, garantendo così un maggiore controllo sulla qualità dei materiali.
Requisiti e Responsabilità dei Produttori
Il regolamento pone particolare attenzione anche alle responsabilità dei produttori di questi materiali. In base all'articolo 5, chi produce aggregati recuperati deve:
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Attribuire correttamente i codici dei rifiuti e valutarne le caratteristiche di pericolo;
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Compilare il Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR);
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Attestare il rispetto dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto mediante una dichiarazione di conformità, secondo il modulo presente nell'Allegato 3.
Inoltre, i produttori dovranno dotarsi di un sistema di gestione che garantisca il rispetto dei criteri stabiliti, comprendente controllo di qualità e automonitoraggio.
Le scadenze da rispettare
I produttori di aggregati recuperati devono adeguarsi alle nuove disposizioni del Decreto entro il 25 Marzo 2025, ossia 180 giorni dall'entrata in vigore del suddetto regolamento.
Entro settembre 2026, ovvero 24 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica valuterà l'efficacia delle nuove norme e l'eventuale necessità di una revisione.