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Il Regolamento (UE) 2025/351, adottato dalla Commissione Europea il 21 febbraio 2025, introduce modifiche significative alla normativa sui materiali e oggetti in plastica destinati al contatto con alimenti (MOCA). Queste modifiche mirano a rafforzare la sicurezza alimentare e a promuovere l'uso sostenibile della plastica, in linea con gli obiettivi dell'economia circolare.

A CHI E' RIVOLTO? Il nuovo Regolamento coinvolge tutti gli operatori economici e le autorità competenti che partecipano alla produzione, distribuzione e controllo dei materiali plastici destinati al contatto con alimenti:

  • Fornitori di materie prime: aziende che forniscono sostanze utilizzate nella produzione di materiali plastici destinati al contatto con alimenti, tenute a garantire che le loro materie prime soddisfino gli standard di purezza richiesti.
  • Autorità di controllo e vigilanza: enti preposti alla supervisione e all'applicazione delle normative sui materiali a contatto con alimenti, incaricati di monitorare la conformità e di intervenire in caso di violazioni.
  • Operatori del settore alimentare: imprese che utilizzano materiali plastici per l'imballaggio o la conservazione degli alimenti, responsabili di assicurarsi che i materiali impiegati siano conformi alle normative vigenti.
  • Produttori di materiali e oggetti in plastica: aziende che fabbricano prodotti destinati a entrare in contatto con alimenti, le quali devono garantire che i loro prodotti rispettino i nuovi requisiti di purezza e sicurezza stabiliti dal regolamento.

QUALI SONO LE NOVITA' INTRODOTTE?​

  • Requisiti di purezza: il regolamento stabilisce che le sostanze utilizzate nella produzione di materiali plastici, comprese quelle derivate da rifiuti, devono possedere un elevato grado di purezza. Questo implica una rigorosa limitazione delle impurezze e una documentazione completa sulla composizione delle sostanze impiegate.
  • Allineamento con la normativa sulla plastica riciclata: le nuove disposizioni uniformano i controlli di qualità tra la plastica vergine e quella riciclata destinata al contatto con alimenti. I materiali riciclati devono rispettare criteri stringenti di purezza, eliminando il rischio di contaminanti accidentali e garantendo una tracciabilità completa lungo l'intero processo produttivo.
  • Modifiche terminologiche e definizioni: sono state apportate modifiche terminologiche, tra cui la soppressione dell'espressione "strati di materia plastica" e del termine "intenzionalmente" in riferimento alle impurità presenti. Inoltre, viene chiarita la distinzione tra additivi e sostanze di partenza, specificando che gli additivi non possono essere utilizzati come sostanze di partenza se non esplicitamente autorizzati.
  • Buone pratiche di fabbricazione: il regolamento introduce norme per la rilavorazione dei sottoprodotti di materia plastica derivanti dalla fabbricazione, assicurando che tali processi rispettino le buone pratiche di fabbricazione. Questo garantisce che i materiali rilavorati non contengano contaminanti o sostanze che possano compromettere la sicurezza alimentare.
  • Controlli più rigorosi e trasparenza della filiera: ispezioni più severe e prelievo di campioni per verificare la conformità e il mantenimento degli standard di sicurezza, obblighi di comunicazione e documentazione più stringenti sulla composizione dei materiali, sui processi di produzione e sulle misure adottate per garantire la sicurezza alimentare.

MISURE TRANSITORIE PER L'ADEGUAMENTO

Il Regolamento (UE) 2025/351 prevede specifiche misure transitorie per facilitare l'adeguamento alle nuove disposizioni:

  • Immissione sul mercato fino al 16 settembre 2026: I materiali e gli oggetti in plastica conformi al precedente Regolamento (UE) n. 10/2011, immessi per la prima volta sul mercato prima del 16 settembre 2026, possono continuare a essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte. 

  • Etichettatura per prodotti immessi dopo il 16 dicembre 2025: Per i prodotti immessi sul mercato dopo il 16 dicembre 2025, conformi alla versione precedente del Regolamento (UE) n. 10/2011, è richiesto indicare in etichetta che tali materiali non rispondono al nuovo Regolamento (UE) 2025/351, specificando che possono essere commercializzati fino al 16 settembre 2026.

  • Applicazione piena: da settembre 2026, tutte le nuove regole saranno obbligatorie per tutti gli operatori.

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