Con il Decreto Legislativo 4 settembre 2024, n. 135 è stata recepita in Italia la Direttiva (UE) 2022/431 che introduce significative modifiche al D.Lgs. 81/2008, noto come Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Questo aggiornamento normativo, in vigore dall’11 ottobre 2024, amplia le tutele per i lavoratori esposti a sostanze pericolose, includendo le sostanze tossiche per la riproduzione accanto agli agenti cancerogeni e mutageni.
Il considerandum 3 della Direttiva afferma infatti che le sostanze tossiche per la riproduzione possono avere effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità di uomini e donne in età adulta, nonché sullo sviluppo dei loro figli. Analogamente agli agenti cancerogeni o mutageni, le sostanze tossiche per la riproduzione sono sostanze estremamente preoccupanti, che possono avere effetti gravi e irreversibili sulla salute dei lavoratori quali effetti avversi sulla qualità del liquido seminale e riduzione del numero degli spermatozoi, aumento di aborti spontanei, malformazioni e difetti congeniti nei nascituri, esposizione attraverso il latte materno, tumori degli organi riproduttivi di uomini e donne e tumori infantili.
Le sostanze o miscele tossiche per la riproduzione, note anche come reprotossiche, sono largamente utilizzate nelle aziende e con le nuove modifiche introdotte nel D.lgs. 81/08 dovranno essere gestite in maniera molto differente. Tra le sostanze reprotossiche più comuni figurano:
- metalli pesanti (piombo, boro, nichel, mercurio, ecc.)
- composti organici volatili e solventi
- composti organici persistenti e contaminanti ambientali
- pesticidi e antiparassitari
- composti organici industriali (ftalati, fenoli, resine, ecc.)
La classificazione di reprotossicità segue i criteri stabiliti dal Regolamento REACH (CE n. 1907/2006) e dal CLP (Regolamento CE n. 1272/2008), che definiscono specifiche categorie di pericolo (categoria 1A e 1B) in base alla gravità degli effetti sulla salute riproduttiva.
La logica a cui vengono assoggettate queste sostanze è quella già applicata alle sostanze cancerogene: priorità alla sostituzione, quando non è possibile adozione di sistemi chiusi, quando non è possibile riduzione al minimo del rischio. L’esposizione (che deve essere misurata) non deve comunque superare i valori limite definiti.
OBBLIGHI PER LE AZIENDE
Il D. Lgs. 135/2024 impone alle aziende una revisione significativa delle procedure di valutazione e gestione delle sostanze chimiche, in particolare:
- Valutazione dei rischi: obbligo di aggiornare la valutazione dei rischi derivanti dall’esposizione a sostanze pericolose, includendo le nuove categorie di agenti introdotte dal decreto.
- Formazione e informazione dei lavoratori: i lavoratori devono essere formati e informati adeguatamente sui rischi connessi all’uso di sostanze pericolose prima di iniziare l’attività. La formazione deve essere aggiornata almeno ogni cinque annio ogni volta che intervengono modifiche nelle lavorazioni che influiscono sulla natura o sull’entità dei rischi. Particolare attenzione deve essere data quando i lavoratori sono esposti o potenzialmente esposti a nuovi agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione.
- Sorveglianza sanitaria: obbligo di sottoporre i lavoratori esposti a sorveglianza sanitaria, per monitorare l’impatto dell’esposizione anche a sostanze tossiche per la riproduzione sul loro stato di salute.
- Conservazione della documentazione: le aziende devono conservare per almeno cinque anni, dalla cessazione di qualsiasi attività che espone a sostanze reprotossiche, il registro delle esposizionie le cartelle sanitarie dei lavoratori, garantendo la tracciabilità dei rischi e degli eventuali impatti sulla salute.
Per ulteriori dettagli, è possibile consultare il testo completo del decreto sulla Gazzetta Ufficiale: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/09/26/24G00153/sg?utm_source=chatgpt.com
Contatta i nostri consulenti per una corretta adozione delle misure preventive e assicurare la conformità entro le scadenze stabilite.