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A partire dal 13 febbraio 2026 entra ufficialmente in vigore il Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR) in modalità digitale per tutti i soggetti obbligati all’adempimento. Si tratta di un passaggio cruciale nel processo di digitalizzazione della tracciabilità dei rifiuti, che non riguarda solo il formato del documento, ma soprattutto l’intero flusso operativo di gestione.

Cos’è il FIR digitale e cosa cambia davvero

Il FIR digitale non è una semplice copia elettronica del formulario cartaceo. Cambiano l’impostazione del documento e, soprattutto, il processo di gestione:
il formulario viene emesso, compilato e sottoscritto digitalmente dai soggetti coinvolti nella filiera del rifiuto (produttore/detentore del rifiuto, trasportatore e destinatario) rendendo il flusso collaborativo e garantendo la piena tracciabilità del rifiuto lungo tutto il suo percorso.

 

Scadenza dei modelli cartacei e avvio del FIR digitale

  • 13 febbraio 2026: avvio operativo del FIR digitale e disponibilità della firma digitale sul FIR.

Da questa data, il formulario accompagnerà il rifiuto esclusivamente in formato digitale lungo tutte le fasi del trasporto e del conferimento.

 

Cosa fare in breve per prepararsi

Per arrivare pronti a tale data, le aziende dovranno intervenire su più fronti:

  • definire chi gestirà i nuovi xFIR e chi apporrà la firma digitale in azienda per consentire l’avvio al trasporto (e con quali strumenti: firma remota, token, CNS);

  • aggiornare le procedure interne, in particolare quelle relative a gestione trasporti, consegne, controlli e archiviazione;

  • verificare l’integrazione del gestionale aziendale o valutare l’utilizzo di servizi e APP dedicate;

  • pianificare una breve formazione per gli addetti coinvolti (ufficio ambiente, produzione, logistica).

 

Trasmissione dei dati xFIR al RENTRI (rifiuti pericolosi)

Per i rifiuti pericolosi, i soggetti iscritti al RENTRI sono tenuti a trasmettere i dati del FIR digitale. Le tempistiche sono allineate a quelle del registro di carico e scarico:

  • produttori/detentori: entro 10 giorni lavorativi dallo scarico del rifiuto prodotto;

  • trasportatori: entro 10 giorni lavorativi dalla consegna all’impianto di destino;

  • destinatari: entro 2 giorni lavorativi dalla presa in carico del rifiuto.

Il rispetto di tali scadenze è fondamentale per garantire la conformità normativa e la corretta tracciabilità.

 

Conservazione digitale a norma dei FIR digitali

La copia completa del FIR digitale, restituita dal destinatario, è soggetta a conservazione digitale a norma.
Produttore, trasportatore e destinatario devono trasferire la copia completa nel sistema di conservazione individuato secondo le regole AgID:

  • almeno una volta l’anno,

  • con la possibilità di effettuare il trasferimento anche con maggiore frequenza.

 

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